DPGR 4359/93

D.P.G.R. 11 novembre 1993, n. 4359 (1).
Promulgazione: «Regolamento recante criteri per l’attuazione della legge regionale “Tutela e controllo degli
animali da affezione“» (2).
(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 24 novembre 1993, n. 47.
(2) Si riferisce alla L.R. 26 luglio 1993, n. 34.
Il Presidente della Giunta regionale
(omissis)
Decreta
È promulgato ad ogni effetto di legge l’allegato «Regolamento per la “Tutela e controllo degli animali
d’affezione”» nel testo di cui alla Delib.C.R. 12 ottobre 1993, n. 679-15156 e qui allegato.
Regolamento per la «Tutela e controllo degli animali d’affezione»

 

Articolo 1.
Criteri per la detenzione di animali da affezione.
1. I cani detenuti all’aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca
protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
2. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all’animale
sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello
agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8
metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza: i locali di ricovero devono essere
aperti sull’esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone
condizioni igieniche.
5. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
6. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella
quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all’età ed alle condizioni fisiologiche dell’animale.

Articolo 2
Soppressione eutanasica.
1. La soppressione eutanasica di un animale da affezione deve essere preceduta da anestesia profonda.

Articolo 3
Criteri per la istituzione e la gestione dei Servizi pubblici di cattura e custodia animali randagi.
1. La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da
personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati,
con reperibilità costante, nell’ambito dei servizi di cui all’articolo 6 della legge.
2. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico, per l’osservazione sanitaria,
la registrazione segnaletica, l’identificazione con tatuaggio, l’avviso all’eventuale proprietario e gli opportuni
interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio veterinario dell’U.S.S.L.
3. I cani possono essere allontanati dal canile pubblico solo dopo che sia trascorso con esito favorevole il
periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di dieci giorni.
4. Trascorso il periodo di osservazione, i cani che risultano senza proprietario e non possono essere restituiti,
secondo le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20, relativa alla anagrafe
canina, sono destinati ai rifugi per il ricovero o ceduti ai privati che ne facciano richiesta.
5. I canili pubblici per la temporanea custodia di animali catturati devono essere autorizzati ai sensi del
vigente regolamento di polizia veterinaria.
6. Il canile deve essere costituito da box individuali, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire
la massima igiene: le dimensioni e le caratteristiche devono essere tali da consentire le fondamentali libertà di
movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati.
7. Il canile deve essere dotato di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti
e delle acque di lavaggio a norma di legge; devono essere eseguite periodiche, frequenti pulizie, disinfezioni,
disinfestazioni e derattizzazioni.
8. Il canile deve disporre di un locale ad uso sanitario, da adibirsi agli interventi veterinari di cui al secondo
comma del presente articolo.
9. Il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico,
sotto la vigilanza del Servizio veterinario della U.S.S.L. Sul registro devono essere annotate: la data ed il luogo
di cattura dell’animale vagante, i dati segnaletici, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data
della cessione e le generalità del destinatario.
10. I cani e i gatti catturati non possono essere ceduti per la sperimentazione.
11. I Comuni forniscono, su richiesta, le informazioni riguardanti i cani di proprietà catturati: luogo e data del
ritrovamento, dati segnaletici, numero di tatuaggio, modalità per la restituzione.

Articolo 3-bis
Elenchi regionali degli operatori addetti al servizio di cattura e custodia dei cani randagi.
1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, istituisce l’elenco regionale degli operatori impiegati
stabilmente o temporaneamente all’interno di canili pubblici o con funzioni pubbliche, addetti al servizio di
cattura e custodia dei cani randagi. Nell’elenco risultano iscritti tutti coloro che hanno partecipato ad apposito
corso di formazione e addestramento, superandone l’esame finale, presso i Presidi Multizonali di Profilassi e
Polizia Veterinaria delle aziende sanitarie locali (ASL) di Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, nonché il
personale tecnico che opera presso i Presidi stessi con le mansioni di cui al comma 4.
2. La formazione del personale è ad opera dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL
che organizzano corsi per istruire gli operatori ad intervenire nelle diverse situazioni operando in sicurezza e
adottando manovre di cattura tali da garantire il rispetto del benessere animale.
3. I corsi teorico-pratici, predisposti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL,
prevedono il superamento di un esame finale con rilascio nominativo di relativo attestato di partecipazione.
4. Qualora si riscontrino situazioni di particolare criticità in cui si ravveda un rischio per gli operatori, è
previsto l’intervento del personale tecnico in servizio presso i Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia
Veterinaria delle ASL dotato di attrezzatura speciale, nonché di esperienza e pratica consolidata.
5. L’aggiornamento periodico dell’elenco degli operatori e del personale tecnico da parte della Regione
Piemonte avviene su comunicazione delle informazioni da parte dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia
Veterinaria delle ASL.
6. Gli elenchi di cui al comma 5 sono resi noti alle amministrazioni comunali per il tramite dei Servizi
Veterinari delle ASL della Regione.
7. L’iscrizione all’elenco regionale può essere revocata in qualsiasi momento in caso di violazioni di legge o di
carenze di requisiti prescritti per lo svolgimento dell’attività, dalla struttura regionale competente su
segnalazione dei Servizi Veterinari delle ASL o dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle
ASL (3).
(3) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.P.G.R. 25 giugno 2008, n. 10/R.

 

Articolo 4
Gestione sanitaria dei servizi pubblici di cattura e custodia cani.
1. Ai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. competono:
– la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani, per accertare il rispetto delle norme relative
all’igiene, alla sanità ed al benessere degli animali;
– gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;
– le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite tatuaggio degli animali.

Articolo 5
Criteri per la concessione della autorizzazione sanitaria e di risorse per la gestione di rifugi per il Ricovero di
cani e gatti senza proprietario.
1. I rifugi per il ricovero dei cani e dei gatti, ceduti dai canili pubblici perché senza proprietario ed in attesa di
affidamento, devono essere costruiti secondo i seguenti criteri base:
– capacità massima complessiva del singolo impianto: 100 capi;
– superficie minima per capo: 4 mq, fatte salve esigenze diverse;
– numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
– pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
– approvvigionamento idrico sufficiente;
– canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
– reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva;
– locale per gli interventi veterinari;
– locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
– magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.
2. Nei rifugi non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione
sanitaria né cani ceduti definitivamente dai proprietari: i cani introdotti devono risultare preventivamente
registrati e tatuati presso i canili pubblici.
3. L’eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti
appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali, di cui al
presente regolamento.
4. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino: la data
dell’introduzione e il canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di tatuaggio, eventuali
interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario.
5. I rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente
regolamento di polizia veterinaria ed alla vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi veterinari delle
UU.SS.SS.LL. mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.
6. I Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi agevolazioni, servizi e contributi a
condizione che l’Associazione operi, con dimostrata efficacia, per l’affidamento a privati, in tempi brevi, degli
animali custoditi.
7. I Comuni, per la realizzazione di rifugi, possono concedere in comodato, alle Associazioni per la
protezione degli animali, un terreno idoneo per l’edificazione.
8. L’Associazione interessata deve formalizzare la presentazione del progetto, per la concessione edilizia,
nonché per il parere favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L., ai fini
dell’autorizzazione ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle norme che disciplinano le
industrie insalubri e gli scarichi degli effluenti.
9. L’Associazione per la protezione degli animali che gestisce il rifugio deve nominare un direttore
responsabile della organizzazione e gestione, nonché un medico veterinario libero professionista che
garantisca l’assistenza zooiatrica.
10. L’attività delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da una apposita relazione
annuale, da inviarsi al Comune ed alla U.S.S.L., in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e dei cani
ceduti a privati.
11. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche i rifugi già esistenti, che devono adeguarsi entro
il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6
Norme che disciplinano gli impianti privati in cui si detengono cani e gatti.
1. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero superiore a cinque
soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.
2. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o
addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente regolamento di polizia
veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della
U.S.S.L.
3. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri:
– superficie minima per cane: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;
– numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
– pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
– approvvigionamento idrico sufficiente;
– canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
– reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva;
– locale per gli interventi veterinari;
– locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
– magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.
4. Il responsabile dell’impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino: la data
d’introduzione o di nascita dei cani presenti, le generalità del proprietario per gli animali in pensione, il
numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data e le generalità del destinatario in caso di cessione,
o la data di restituzione al proprietario per i soggetti in pensione.
5. I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata mediante
sopralluoghi con periodicità, almeno trimestrale.
6. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti già esistenti, che devono adeguarsi
entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, nonché le strutture per il
ricovero di gatti ed altri animali da affezione, compatibilmente alle particolari esigenze di specie.
Articolo 7
Criteri e procedure per il riconoscimento e l’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione
degli animali.
1. Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli
animali, le Associazioni iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla
deliberazione 339-C.R. 2899 del 3 marzo 1992:
– il cui Statuto indichi la protezione degli animali quale finalità;
– che operano nel settore con programmi ed attività documentate, nel rispetto delle leggi vigenti, da almeno 3
anni;
– che sono rappresentate da almeno 400 soci residenti in Piemonte.
2. La documentazione relativa alle attività svolte in Piemonte per la protezione degli animali, dovrà essere
indirizzata al Presidente della Giunta Regionale che comunicherà alle Associazioni interessate l’accoglimento o
il diniego della domanda entro 60 gg. dalla presentazione della medesima, previa istruttoria dell’Assessorato
alla Sanità.
3. La Regione può effettuare verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, disponendo, in
caso di non conformità, la cancellazione dall’Albo della Associazione interessata.

Articolo 8
Corsi di formazione e di educazione sanitaria.
1. Nelle scuole gli interventi educativi per la sensibilizzazione ai problemi connessi con il rapporto fra l’uomo,
gli animali e l’ambiente, con particolare riferimento agli animali domestici e da affezione, saranno organizzati
dal personale docente, appositamente aggiornato, in collaborazione con i Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL.
o della Regione, in parte anche tramite lezioni o dibattiti a cui partecipino direttamente i medici veterinari del
servizio pubblico.

 

Articolo 9
Interventi di controllo sulla popolazione felina.
1. Qualora l’accertamento del Servizio veterinario della U.S.S.L. evidenzi in una colonia di gatti randagi
problemi legati al benessere animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione
del sensorio, il Comune dispone l’affidamento della colonia ad una Associazione per la protezione degli
animali, che garantisce il ripristino delle condizioni di benessere, riferendo periodicamente all’U.S.S.L.
competente per territorio.
2. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo delle patologie
presenti. A tal fine, il Comune può fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie di gatti randagi
la consulenza di un medico veterinario libero professionista appositamente convenzionato, per gli interventi
zooiatrici che si rendano necessari.
3. Al Servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la presenza di affezioni a carattere zoonosico e
di malattie denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria, per gli interventi di
competenza.
4. La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario,
la presenza degli animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica
della U.S.S.L., incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es. ospedali, asili, case di cura) ovvero
in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell’uomo o degli animali; in questi casi, la cattura è
eseguita, previo provvedimento motivato del Sindaco, dal personale di cui al comma 1 dell’articolo 3 del
presente regolamento, con l’assistenza del Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria competente
per territorio, nel rispetto del benessere animale.

 

Articolo 10
Comitato tecnico regionale.
1. I Presidenti delle Associazioni iscritte all’Albo di cui all’articolo 10 della legge, appositamente convocati
dalla Presidenza della Giunta Regionale, provvedono a nominare per votazione gli esperti in etologia che
entrano a far parte del Comitato Tecnico Regionale per la tutela degli animali.
2. Le modalità operative e di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale sono disciplinate con la
deliberazione della Giunta Regionale, istitutiva del Comitato stesso.
Fonte: Leggi d’Italia professionale
Ultimo aggiornamento: 04/11/2011